Statuto

ART. 1

(Costituzione, disciplina, denominazione, durata e sede)

E’ costituita nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e relative norme di attuazione, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, l’Associazione non riconosciuta denominata: “Amici per l’Africa Gruppo Missionario Ansa dell’Arno ODV” da ora “Associazione”.

L’associazione, apartitica e aconfessionale, è costituita a tempo indeterminato.

La sede legale è fissata nel Comune di Cascina.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo esclusivo o prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale; in particolare organizzazione di viaggi solidali nel paese in cui opera l’associazione al fine del controllo dei progetti e incontro e conoscenza delle culture;

interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie in particolare progetti volti a rispondere ai bisogni socio-sanitari della popolazione dei paesi in cui opera;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive in particolare sostegno a percorso scolastico di bambini e persone che hanno difficoltà all’accesso all’istruzione ed alla formazione professionale dei paesi in cui opera;

organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nel perseguire le suddette finalità l’associazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente e di attenersi alle prescrizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare l’eventuale deliberazione di rigetto comunicandola agli interessati che potrà entro 30 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea.

L’interessato potrà far pervenire all’Assemblea, prima che questa si riunisca, le proprie controdeduzioni e depositare i documenti ritenuti necessari.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

 Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all’associato nelle stesse forme.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

 Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo (che ha il ruolo di Organo di Amministrazione);
  • l’Organo di controllo (che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 ART. 7

(Assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione  ed è l’organo sovrano.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto di esprimere un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.  Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea viene convocata a mezzo e-mail  e affissione di uno specifico avviso nella bacheca della sede sociale contenente il luogo, la data, e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione od in sua mancanza dal Vicepresidente.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà conservato presso la sede dell’associazione, in visione a tutti gli associati

ART. 8

(Competenze dell’Assemblea)

 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Quorum assembleari)

 L’Assemblea  è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per la delibera dello scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 ART. 10

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, sempre in numero dispari, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno le seguenti cariche sociali:

  • Presidente
  • Vicepresidente
  • Segretario
  • Responsabile Amministrativo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Presidente)

 Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Segretario)

Il Segretario é il collaboratore diretto del Presidente:

  • redige e controfirma insieme al Presidente i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
  • informa il Consiglio su questioni di ordine tecnico;
  • riceve, vaglia, esamina e sottopone all’attenzione del Consiglio direttivo comunicazioni, proteste, proposte e domande degli associati;
  • cura il disbrigo degli affari a lui demandati dal Presidente.

In caso di temporaneo impedimento o assenza viene sostituito da altro associato chiamato alla funzione dal Presidente.

ART. 13

(Organo di controllo)

 L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Risorse economiche e patrimonio)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e/o privati;
  • erogazioni liberali;
  • proventi da attività di raccolta fondi;
  • proventi da attività diverse da quelle di interesse generale;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 ART. 15

(Scritture contabili)

I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del Codice del terzo settore.

 ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 ART. 17

(Bilancio di esercizio)

 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18

(Libri associativi)

 L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro verbali dell’Assemblea;
  • libro verbali del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro verbali dell’Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente.

ART. 19

(Volontari)

 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 ART. 20

(Lavoratori)

 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 ART. 22

(Rinvio)

 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.